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Costituzione e Cittadinanza




             La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino ita-
          liano) alla quale l’ordinamento giuridico dell’Italia riconosce la pienezza dei diritti
          civili e politici. È concessa, senza limite di generazioni, ai discendenti degli italiani
          emigrati, tramite lo ius sanguinis (diritto di sangue) anche se non sono ammessi
          salti generazionali. La quantità di potenziali cittadini italiani, secondo questo cri-
          terio, raddoppia l’attuale popolazione della penisola italiana. Nel continente su-
          damericano si è radicata la maggior parte degli emigrati nella seconda metà del
          XIX e del XX secolo.
            L’attuale Costituzione Italiana fu approvata dall’Assemblea Costituente nella ses-
          sione del 22 dicembre 1947, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre
          1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio del 1948. Il testo originale subì delle modifi-
          che parlamentari. Venne stabilita una Repubblica Democratica, fondata sul lavoro
          e la sovranità del popolo, e furono riconosciuti i diritti individuali, come quello del
          corpo sociale, sulla base del compimento dei doveri inderogabili di solidarietà po-
          litica, economica e sociale (Art. 1 e 2). Gli articoli fondamentali per gli argomenti
          che, più avanti, verranno sviluppati in relazione alla cittadinanza, sono i seguenti:
          L’articolo 3, situato tra i “Principi fondamentali”, contiene due incisi. Il primo inciso
          stabilisce la uguaglianza di tutti i cittadini: «Tutti i cittadini hanno uguale dignità
          sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua,
          religione, opinione politica, condizione personale e sociale». Il secondo inciso, in-
          tegrativo del primo, e non meno importante, aggiunge: «È dovere della Repubblica
          rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la li-
          bertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo de la persona
          umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
          economica e sociale del Paese». L’art. 29, situato nel Titolo II, “Relazioni Etico-So-
          ciali”, che stabilisce: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
          naturale fondata sul matrimonio». Il secondo inciso stabilisce l’uguaglianza tra i
          coniugi: «Il matrimonio è fondato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
          con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia della unità familiare».
            La parola “Nazione” e la parola “Stato” esprimono concetti diversi.
            - Che cosa si intende per Nazione?
            - Che cosa si intende, invece, per Stato?
            - Quale forma organizzativa ha assunto lo Stato italiano?
            - Che cos’è una Costituzione e che cosa stabilisce?




            La Costituzione, la cinta muraria della città

            Chi stabilisce l’organizzazione di uno Stato? Chi decide “chi fa cosa”? Chi fissa
          i princìpi e i comportamenti che in uno Stato sono consentiti e quelli che invece
          sono vietati? La risposta a queste domande è una sola: la Costituzione. La Costitu-
          zione è in pratica l’architrave su cui poggia lo Stato e l’ispiratrice di tutte le leggi.
          Ecco perché può essere considerata veramente come una grande cinta muraria che:
            - Protegge lo Stato (o la città, per rimanere nella nostra metafora).
            - Limita i poteri dei governanti.
            - Fissa le regole da approvare.




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